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Istituzione di residenza in convivenza anagrafica

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art13)
  • Servizio attivo
Procedimento per l'istituzione di una residenza in convivenza anagrafica

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto al responsabile della struttura di convivenza (come case di riposo, caserme, collegi, istituti religiosi e simili)

Descrizione

La convivenza anagrafica è l’insieme delle persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Il concetto di convivenza, quindi, è basato su motivi che inducono o costringono un determinato numero di persone a vivere insieme, a prescindere dall’esistenza di particolari vincoli intercorrenti tra loro.

Famiglia e convivenza anagrafica hanno il medesimo presupposto della dimora abituale, mentre si differenziano nell’ulteriore elemento costitutivo: nella prima vi è un vincolo familiare-affettivo, nella seconda la presenza di specifici motivi sociali.

È’ importante precisare che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, pensioni e simili, non costituiscono convivenza anagrafica, ad eccezione di situazioni previste dalla legge.

Approfondimenti

L’art.6, c.2, del d.P.R. n.223/1989, prevede per la convivenza anagrafica l’individuazione di un responsabile, di solito la persona che normalmente la gestisce (può anche non far parte della convivenza e avere una diversa posizione anagrafica), che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa. Il responsabile della convivenza, pertanto, è chiamato a dichiarare all’anagrafe la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, l’ingresso e l’uscita di qualsiasi persona.

Tutte le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza devono essere fatte esclusivamente dal responsabile della convivenza, comprovando, come in tutti i casi in cui vengono rese delle dichiarazioni anagrafiche, la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

L’ISTAT non ha escluso in maniera assoluta che eventuali dichiarazioni anagrafiche possano pervenire direttamente dal soggetto membro della convivenza, ma in tali casi, dovranno seguire opportuni accertamenti e, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 19/04/2005, si dovrà procedere d’ufficio agli adempimenti di competenza di cui all’art.5 della L. n.1228/1954 e dell’art.15 del d.P.R. n.223/1989.

Alla luce di ciò si ritiene che le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza debbano pervenire esclusivamente dal responsabile della struttura stessa., in tal caso si ritiene che gli accertamenti anagrafici di cui l’art.19 del d.P.R. n.223/1989, possano anche non essere richiesti dall’Ufficiale d’Anagrafe.

Si ricorda che è attivo il supporto al cittadino per l'utilizzo della piattaforma informatica per l'accesso ai servizi digitali erogati dall'Ente.

Il servizio è erogato dall'ente e dalle associazioni di volontariato nei modi e nei tempi indicati al seguente link relativo al supporto al cittadino

Consulta la breve guida per la compilazione dell'istanza online

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Istituzione di residenza in convivenza anagrafica
Copia del documento d'identità
Delega alla presentazione della domanda
Copia dell'atto costitutivo e statuto registrati

Costi

Tipo di pagamentoImporto
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 20/08/2026 07:10.45

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