A chi è rivolto
Il servizio è rivolto al responsabile della struttura di convivenza (come case di riposo, caserme, collegi, istituti religiosi e simili)
Il servizio è rivolto al responsabile della struttura di convivenza (come case di riposo, caserme, collegi, istituti religiosi e simili)
La convivenza anagrafica è l’insieme delle persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Il concetto di convivenza, quindi, è basato su motivi che inducono o costringono un determinato numero di persone a vivere insieme, a prescindere dall’esistenza di particolari vincoli intercorrenti tra loro.
Famiglia e convivenza anagrafica hanno il medesimo presupposto della dimora abituale, mentre si differenziano nell’ulteriore elemento costitutivo: nella prima vi è un vincolo familiare-affettivo, nella seconda la presenza di specifici motivi sociali.
È’ importante precisare che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, pensioni e simili, non costituiscono convivenza anagrafica, ad eccezione di situazioni previste dalla legge.
L’art.6, c.2, del d.P.R. n.223/1989, prevede per la convivenza anagrafica l’individuazione di un responsabile, di solito la persona che normalmente la gestisce (può anche non far parte della convivenza e avere una diversa posizione anagrafica), che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa. Il responsabile della convivenza, pertanto, è chiamato a dichiarare all’anagrafe la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, l’ingresso e l’uscita di qualsiasi persona.
Tutte le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza devono essere fatte esclusivamente dal responsabile della convivenza, comprovando, come in tutti i casi in cui vengono rese delle dichiarazioni anagrafiche, la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.
L’ISTAT non ha escluso in maniera assoluta che eventuali dichiarazioni anagrafiche possano pervenire direttamente dal soggetto membro della convivenza, ma in tali casi, dovranno seguire opportuni accertamenti e, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 19/04/2005, si dovrà procedere d’ufficio agli adempimenti di competenza di cui all’art.5 della L. n.1228/1954 e dell’art.15 del d.P.R. n.223/1989.
Alla luce di ciò si ritiene che le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza debbano pervenire esclusivamente dal responsabile della struttura stessa., in tal caso si ritiene che gli accertamenti anagrafici di cui l’art.19 del d.P.R. n.223/1989, possano anche non essere richiesti dall’Ufficiale d’Anagrafe.
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