A chi è rivolto
Sono destinatari dei suddetti interventi economici i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, residenti e domiciliati nel Comune di Guspini in possesso dei requisiti sotto indicati:
- Requisiti di residenza
Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna.
Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.
Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni. - Requisiti di capacità reddituale
I nuclei richiedenti devono avere un’Attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.
I nuclei richiedenti devono avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.000. L’ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni. - Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari
I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo. - Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari
I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di euro 8.000. - Requisiti di disponibilità di beni durevoli
Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.