A chi è rivolto
Gli Amministratori di sostegno di persone prive di adeguati mezzi, in possesso di Decreto di nomina del Giudice Tutelare che abbiano sostenuto i seguenti costi e che per i quali non abbiano già ricevuto alcun indennizzo, possono presentare una richiesta di contributo secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile.
Il contributo a titolo di rimborso non è riconosciuto quando l'incarico di Amministratore di Sostegno è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto ovvero ad un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, L. R. n. 24/2018).
Sono esclusi inoltre dal rimborso delle spese sostenute gli Amministratori pubblici locali nominati dal Giudice Tutelare in funzione della carica istituzionale ricoperta