A chi è rivolto
Soggetti pubblici, privati e Organismi del Terzo settore, disponibili ad attivare tirocini in qualità di soggetti ospitanti, a favore di beneficiari delle misure di contrasto alla povertà.
Ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, i soggetti ospitanti dovranno possedere i requisiti previsti dalle “Linee guida in materia di tirocini” di cui all’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recepito dalla Regione Sardegna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 44-11 del 23 ottobre 2013 e al successivo Accordo del 25 maggio 2017, recepito dalla Regione Sardegna con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-7 del 3 luglio 2018 e n. 45-7 del 14 novembre 2019:
Possono essere ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse per accogliere tirocini di inclusione lavorativa e quindi candidarsi a essere soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati che rispettino le seguenti condizioni:
- avere almeno una sede operativa in Sardegna;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n.68/1999 ss.mm.ii);
- non avere proceduto (nella medesima unità operativa) nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso a licenziamenti per riduzione di personale (esclusa l’ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o specifici accordi sindacali) e non avere compiuto, nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda, licenziamenti di personale in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto dell’inserimento, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- non avere aperte procedure di cassa integrazione, straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Un soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.);
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
- non avere un rappresentante legale nei cui confronti siano pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- applicare integralmente il CCNL di riferimento;
- essere iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA se soggetti ad obbligo di iscrizione.
I soggetti ospitanti inoltre devono assicurare la presenza di un tutor aziendale interno con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, in possesso di esperienza e capacità adeguata e coerente con il progetto formativo individuale al fine di garantire il supporto professionale e lavorativo dell’azienda ospitante e il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio di inserimento/inclusione socio-lavorativo. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti (cfr. DGR n.45-7 del 14.11.2019).
L’azienda ospitante riconoscerà al tutor aziendale un emolumento a titolo di ristoro pari a euro 100,00 mensili che saranno rimborsati dal Consorzio Network, incaricato dal Comune di Guspini (ente capofila del PLUS), per le attività di coordinamento delle attività correlate ai tirocini.
Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.