Donare beni all'amministrazione comunale

Descrizione

L’art. 769 c.c. definisce la donazione come un contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità (animus donandi) arricchisce gratuitamente, senza esservi tenuto, neanche in adempimento di un dovere morale e sociale, l’altra parte, disponendo in suo favore di un diritto (donazione reale) o assumendo, verso la stessa parte, un’obbligazione (donazione obbligatoria).

Il richiedente chiede di donare al Comune di Guspini beni mobili di sua proprietà, nel rispetto di quanto previsto dal CODICE CIVILE.

L'acquisizione di beni attraverso la donazione è disciplinata infatti dalle disposizioni contenute nel Libro II – Titolo V (Delle donazioni) del Codice Civile e, per le donazioni di modico valore,  può ritenersi applicabile l'art. 783 dello stesso dal quale si evince che, per queste specifiche  donazioni non è necessario l'atto pubblico sotto pena di nullità, purché vi sia stata la “traditio” ovvero la trasmissione materiale del possesso attraverso la consegna, risultando così inequivocabile la volontà del donante.

L'art. 1 della L. n. 192/2000 ha sostituito l'art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 abrogando le disposizioni che subordinavano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione prefettizia.

La donazione  non pone oneri economici e/o spese aggiuntive a carico del Comune di Guspini.